FAQ

L’art. 27 del D.Lgs. 127/91 trattando dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato dispone che “Non sono soggette all’obbligo di consolidamento le imprese che controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato per almeno due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti :

  • Totale degli attivi degli stati patrimoniali superiore agli Euro 20.000.000
  • Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori agli Euro 40.000.000
  • Totale dipendenti superiori ai 250 in media occupati nell’esercizio.”

Il calcolo viene effettuato sommando i valori della società Capogruppo e delle sue controllate, restando cioè a livello cd. “aggregato”, quindi non si tratta di valori già consolidati. Circa il numero dei dipendenti si tratta di dati medi e, riferendosi a “dipendenti”, pertanto vanno considerati gli iscritti a libro matricola ; in caso di part time, devono essere considerati pro quota rispetto all’unità.

Si, anche nel caso in cui la società sia neocostituita. Infatti il disposto dell’art. 27 del D.Lgs. 127/91, trattando del venire meno dell’obbligo di redazione, deve essere letto “al contrario”, cioè nel momento in cui i limiti vengono superati si deve redigere il bilancio consolidato. Solo al secondo anno di non superamento dei limiti si è esonerati dall’obbligo di redazione.

Non c’è differenza rispetto a quanto previsto dal Codice Civile all’art. 2359 che viene richiamato in modo specifico dall’art . 26 del D.Lgs. 127/91 “ … sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) dell’art. 2359 del codice civile. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate : a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole ; b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposte persone ; non si considerano quelli spettanti per conto terzi.”

Le metodologie di inclusione di una società controllata nel bilancio consolidato sono le seguenti :

  1. Consolidamento integrale, cd. “integrazione linea per linea”, con rappresentazione separata del capitale, riserve e risultato di pertinenza dei terzi
  2. Metodo proporzionale, in caso di controllo congiunto
  3. Metodo del patrimonio netto (cd. equity method), nel caso di controllate escluse o di collegate (quando non sia ritenuto opportuno per queste l’adozione del metodo del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore)

I criteri di valutazione da adottare nella redazione di un bilancio consolidato sono in genere quelli della Capogruppo. Possono essere adottati criteri differenti se questo è motivato con la necessità di una rappresentazione veritiera e corretta dandone motivazione in nota integrativa. Devono comunque essere tra i criteri ammessi dal codice civile.

No, non deve essere approvato dall’assemblea della Capogruppo. Questo perché si ritiene che il bilancio consolidato altro non sia che un “assemblaggio” tecnico di bilanci di esercizio singolarmente approvati ed opportunamente adattati secondo regole tecniche precise per permetterne il consolidamento.

L’art. 2364 comma 2 del Codice Civile dispone che : “L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.” Va sottolineato che ci si riferisce al bilancio d’esercizio della Capogruppo perché il bilancio consolidato non necessita di approvazione. Nello specifico anche il bilancio consolidato deve restare depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima a disposizione dei soci e degli organi di controllo. Quindi, a parte il conteggio esatto dei centottanta giorni, il termine massimo per la predisposizione è rappresentato dalla fine del mese di maggio, nel caso in cui la Capogruppo chiuda il bilancio di esercizio al 31 dicembre.

Nei gruppi maggiormente complessi, o nei Gruppi in cui le cui società redigono bilanci con principi differenti rispetto a numerose aree di bilancio, viene in genere predisposto un “manuale di consolidamento” che ha lo scopo principale di indicare i principi contabili utilizzati dalla Capogruppo nella redazione del bilancio consolidato. Le società controllate devono inviare alla Capogruppo bilanci redatti secondo tali principi, con il solo scopo di poter eseguire il consolidamento, e che possono essere differenti rispetto a quelli utilizzati per la predisposizione ed il deposito ufficiale dei bilanci d’esercizio delle società controllate. Nel “manuale di consolidamento” vengono altresì comunemente riportati gli schemi di bilancio adottati, le informazioni richieste dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, la data di riferimento, il flusso informativo, le funzioni e gli operatori responsabili del consolidamento e le tempistiche e scadenze per l’invio delle informazioni alla Capogruppo.

Il “reporting package” è un documento che racchiude tutte le informazioni inviate dalle società controllate alla Capogruppo sulla base delle richieste specificate dalla Capogruppo nel manuale di consolidamento.