Domanda: Buongiorno, faccio parte del Collegio Sindacale di un Gruppo di tre società che sono state tutte poste in liquidazione da parte della proprietà. Il Gruppo già da alcuni anni predispone il bilancio consolidato per il superamento dei limiti. Ci si chiedeva se, stante la situazione delle società, la Capogruppo poteva essere esonerata dalla redazione del bilancio consolidato a partire da quest’anno o se, comunque, le controllate potevano essere escluse dal consolidamento di fatto con lo stesso risultato di non dover predisporre il bilancio consolidato. Cordiali saluti.
Risposta: I casi di esonero sono previsti dall’art. 27 del D. Lgs. 127 / 91, mentre quelli di esclusione sono indicati nel seguente art. 28. Nell’art. 27 non c’è alcun riferimento alla fattispecie da Lei menzionata, ritengo quindi Lei si stesse riferendo più all’art. 28, c. 2, lett. b) “ … possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando : … b) l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni ; ….”. Le “gravi e durature restrizioni” non comprendono però il caso della liquidazione volontaria, che potrebbe anche essere sempre ritirata dalla proprietà. Trattandosi appunto di scelta volontaria, non vi è alcuna restrizione dei diritti della controllante da parte di terzi (es. autorità giudiziarie). Il tema è anche ampiamente trattato dal Memento Consolidato (IPSOA) al par. 1502.
Quindi nel caso specifico, Le raccomando di proseguire nella redazione del bilancio consolidato ancorché l’intero gruppo sia in liquidazione.