Domanda: Buongiorno, volevo chiederle se sono previste e quali sono le conseguenze, nel caso una società non redigesse il Bilancio consolidato pur essendo obbligata per superamento del limiti.
Risposta: Cerco di rispondere alla sua mail già precisando che le conseguenze sono molteplici e si possono notare già solo dagli adempimenti ai quali si sarebbe dovuto ottemperare :
- In caso di presenza di collegio sindacale sulla controllante, separazione della funzione del controllo rispetto al collegio con nomina di un revisore/società di revisione
- In caso di assenza di collegio sindacale, si sarebbe dovuto nominare un revisore contabile a seguito del passaggio dei limiti
- Conseguenze civilistiche sugli amministratori per non aver redatto il bilancio consolidato
- Conseguenze in capo agli eventuali organi di controllo per non aver segnalato e non aver preteso l’adempimento a specifiche disposizioni di legge
- Mancato controllo da parte dell’eventuale revisore sulle società controllate (es. avrebbe dovuto svolgere verifiche di revisione anche sulle controllate ? sarebbe stato opportuno e/o necessario nominare altri revisori sulle controllate ? e nel caso di società estere ?)
- Non completezza delle informazioni rese dal CdA della controllante alla assemblea dei soci (avremmo potuto avere soci dissenzienti a seguito della rappresentazione consolidata del gruppo ?)
- Conseguenze derivanti dalla mancata informativa ai terzi (es. banche, fornitori e istituti di credito) ; i terzi avrebbero potuto cambiare il loro giudizio sulla società rispetto ad una visione del gruppo e, di conseguenza, avrebbero potuto non dare ulteriore credito alla società o valutare diversamente il credito già concesso?
Le ricordo da ultimo anche l’art. 2621 “false comunicazioni sociali” che tratta non solo delle falsità delle comunicazioni, ma anche della omissione delle comunicazioni sociali. Tra queste casistiche rientra senz’altro la mancata redazione e pubblicazione del bilancio consolidato.
Se poi si parlasse solo di mancato deposito allora rientreremmo nel più semplice e definibile art. 2630 “omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi”. Consideri che questi articoli appartengono al Titolo XI “Disposizioni penali in materia di società e consorzi”